La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente la nascita di un bambino.
Può essere resa presso la Direzione della Struttura Sanitaria ove è avvenuto il parto - entro 3 giorni dalla nascita.
All'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori - trascorsi i 3 giorni e non oltre il 10° giorno dalla nascita.
Se la denuncia di nascita è resa presso Direzione della Struttura Sanitaria, sarà la Struttura stessa a trasmettere al Comune di residenza dei genitori l'atto di nascita per la sua trascrizione nei registri di Stato Civile;
Se la denuncia di nascita non può essere fatta al Centro di nascita o se il parto è avvenuto in abitazione, la denuncia andrà fatta direttamente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori.
Per il figlio nato da genitori coniugati tra loro: la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Per il figlio nato da genitori non coniugati : la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Scelta del cognome e del nome.
COGNOME
La Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2022 ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori", nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
NOME/NOMI
Al nascituro potranno essere attribuiti uno o più nomi:
il NOME potrà essere unico o composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di 3; in questo caso il nome od il nome composto verrà indicato in tutte le certificazioni di Anagrafe, Stato Civile e nei documenti del nato;
oppure potranno essere attribuiti più NOMI, un primo nome (anche composto) ed un secondo nome (anche composto) ; in questo caso solo il primo nome verrà riportato in tutte le certificazioni di Anagrafe, Stato Civile e nei documenti del nato, mentre il secondo nome verrà indicato solo negli estratti di nascita ed in alcuni atti di stato civile.
E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
-Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto (In caso di nascita avvenuta in abitazione) ;
-Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante;
-Per i genitori stranieri Passaporto (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore).
Certificazioni di nascita
Su richiesta: attribuzione del Codice Fiscale del nato e Stato di Famiglia aggiornato.
Può essere resa a partire dal terzo giorno ed entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita.