Procedimento per la celebrazione del matrimonio davanti ad un Sacerdote cattolico o Ministro di altro culto.
E' il matrimonio celebrato davanti ad un Sacerdote cattolico o Ministro di altro Culto, che avrà effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano.
Il Sacerdote/Ministro di culto durante la celebrazione, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile; dopo la cerimonia, invia un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione per la trascrizione nei registri di Matrimonio e conseguentemente gli sposi risulteranno sposati anche civilmente.
Chi può richiederlo?
-I cittadini che hanno lo stato libero;
- I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione;
-I cittadini che hanno compiuto 16 anni, per i minorenni occorre l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni;
Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile.
I futuri sposi devono recarsi dal Parroco o Ministro di culto che redigerà la richiesta di pubblicazioni civili, i futuri sposi dovranno far pervenire tale richiesta all'ufficiale di stato civile del Comune di uno dei Comuni di residenza dei futuri sposi, per richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni civili restano affisse all'albo pretorio on-line del/dei Comune/Comuni di residenza per otto giorni, per dare a terze persone che fossero a conoscenza di impedimenti, la possibilità di opporsi al matrimonio.
Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso. Tale certificato dovrà essere recapitato al Parroco/Ministro di culto, a cura degli sposi.
REGIME PATRIMONIALE
Con la celebrazione del matrimonio, si costituisce il regime legale della comunione dei beni.
Se i coniugi decidono di optare per il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali devono dichiararlo al Parroco/Ministro di culto
La scelta del regime patrimoniale potrà essere successivamente modificata con atto notarile.
Matrimonio religioso e civile
D.P.R 3/11/2000 n. 396 Nuovo Regolamento dello Stato Civile.