L'art. 12 della legge 162/2014 ha introdotto il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
I coniugi possono chiedere congiuntamente all'Ufficiale dello Stato Civile di registrare un atto in cui dichiarano di volersi:
- SEPARARE
- DIVORZIARE
Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza emessa da un Tribunale.
I coniugi che vogliono separarsi o divorziare , possono presentare istanza presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Residenza o di Celebrazione del matrimonio.
Le condizioni per poter ottenere la separazione od il divorzio in Comune sono:
- non avere figli minorenni, maggiorenni portatori di handicap grave o maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
- non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale;
- non stabilire l'assegno di mantenimento.
Acquisiti i documenti necessari, previo appuntamento, sottoscriveranno davanti al Sindaco, con la facoltativa assistenza di un Avvocato, un ACCORDO
di SEPARAZIONE o di DIVORZIO.
Trascorsi almeno 30 giorni dall'Accordo, entrambi i coniugi dovranno ripresentarsi davanti al Sindaco, per la sottoscrizione della CONFERMA dell'accordo
La decorrenza della SEPARAZIONE - DIVORZIO, coinciderà con la data della sottoscrizione dell'ACCORDO.
La domanda di DIVORZIO in Comune può essere presentata:
dopo DODICI MESI ininterrotti di separazione GIUDIZIALE dei coniugi
dopo SEI MESI di separazione CONSENSUALE.
La documentazione necessaria viene acquisita direttamente dall'Ufficio di Stato Civile.
Separazione consensuale
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' previsto il pagamento di € 16,00 per spese sostenute.