Le varie forme di accesso per i cittadini Il D.lgs97/2016 ha modificato significativamente il D.Lgs.33/2013 e l’istituto dell’accesso civico, senza variare l’accesso agli atti amministrativi. Ad oggi sono percorribili tre forme di accesso dei cittadini agli atti delle pubbliche amministrazioni: 1)accesso agli atti amministrativi o accesso documentale (L.241/90): prevede un interesse diretto, concreto e attuale verso l'atto o il documento o la pratica in possesso dell'amministrazione per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per tale procedura s’invita a consultare nel sito del Comune in questa stessa sezione la sottosezione “attività e procedimenti”; 2)accesso civico: è il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività del Comune che devono essere rese pubbliche. E’ possibile richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Comune deve pubblicare, in base alla normativa di riferimento (D.Lgs. 33/2013), sul proprio sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ed in caso di omissione pretenderne la immediata pubblicazione. 3)accesso generalizzato: è il diritto generalizzato dei cittadini di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs.33/2013. Procedure per l'accesso civico I termini di scadenza per rispondere a tutte le tipologie di accesso sono 30 giorni. Nella procedura di accesso generalizzato, se vi sono controinteressati, i tempi sono sospesi al fine di acquisire il consenso o il diniego del controinteressato. Può essere utilizzata la modulistica cartacea scaricabile da questa sottosezione del sito. Sono previste due procedure e modulistiche differenziate per: Accesso civico:la richiesta va indirizzata al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, può essere redatta sul modulo appositamente predisposto. Accesso civico generalizzato: la richiesta va indirizzata al Funzionario Responsabile che detiene i documenti/atti/informazioni e può essere redatta sul modulo appositamente predisposto. In entrambi i casi la richiesta può essere presentata: -tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@comune.caraglio.cn.it -tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.caraglio@legalmail.it -direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune con sede in piazza Giolitti 5–12023 Caraglio Cosa si deve indicare nell’istanza? È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Non sono ammissibili eventuali richieste di accesso civico laddove: -siano richiesti dati, documenti o informazioni di cui l'amministrazione non è in possesso; -la richiesta risulti manifestamente irragionevole (ad es. produca un carico di lavoro che pregiudichi il buon andamento dell'amministrazione); -l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta (resta comunque ferma la possibilità per il Comune di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Cosa fare in caso di ritardo o diniego La disciplina in materia prevede che in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal c. 6 del d.lgs.n.33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione corruzione e Trasparenza (Segretario comunale dotato di potere sostitutivo), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. Il Garante per la protezione dati personali può essere sentito dal Responsabile Prevenzione corruzione nel caso di richiesta di riesame solo laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art.5-bis, c.2, lett.a, d.lgs.n.33/2013). Il Garante si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, durante i quali i termini per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi. In alternativa, alla richiesta di riesame, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale che nel caso di questo Comune è il difensore civico regionale, notificando il ricorso anche al Comune. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e se ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informare il richiedente e comunicarlo al Comune. Se questo non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. La decisione del Comune o, in caso di richiesta di riesame, del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, può essere impugnata di fronte al Tribunale amministrativo regionale