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Assegno per il nucleo famigliare

Possono richiedere l’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE:
i nuclei familiari composti almeno da un genitore, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo.
Il nucleo familiare non deve avere risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Ogni anno l’importo dell’assegno viene rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’assegno deve essere richiesto ogni anno, entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il quale si richiede l’assegno (p.e.: l’assegno relativo all’anno 2008 si può richiedere a partire dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 gennaio 2009);