Denuncia di nascita ai fini della registrazione nei Registri di Stato Civile e nei Registri della popolazione residente
CHI PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
FIGLI LEGITTIMI (QUANDO I GENITORI SONO UNITI TRA LORO DA UN MATRIMONIO VALIDO)LA DENUNCIA DI NASCITA PUO’ ESSERE FATTA DA:
- DA UNO DEI DUE GENITORI;
- DA UN PROCURATORE SPECIALE , CIOE’ LEGITTIMATO (ART. 12 COMMA 7 – 396/2000)
- DA UN MEDICO O OSTETRICA
- DA ALTRA PERSONA CHE HA ASSISTITO AL PARTO
FIGLI NATURALI ( quando i genitori non sono coniugati fra di loro)
LA DENUNCIA DI NASCITA PUO’ ESSERE FATTA DA:
- DA ENTRAMBI I GENITORI SE IL RICONOSCIMENTO E’ CONGIUNTO
- DALL’UNICO GENITORE CHE EFFETTUA IL RICONOSCIMENTO
DOVE FARE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
- entro 3 giorni alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale o Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
- entro 10 giorni al Comune di residenza (in caso di residenza diverse, salvo diverso accordo, al comune di residenza della madre);
- entro 10 giorni all’Ufficio dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto.
CHI DENUNCIA LA NASCITA DEVE PRESENTARSI CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO
Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere anche composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre.
In tal caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di Stato Civile , di Anagrafe e nei documenti del bambino.
E’ VIETATO imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi”. (Art. 34 D.P.R. 396/2000).
NORMATIVA
- D.P.R. 3/11/2000 n. 396 Nuovo Regolamento dello Stato Civile
- Legge N. 218 del 30/05/1995 – Riforma del sistema Italiano del Diritto Internazionale privato
- D.P. R. 445 del 28/12/2000 Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa art. 16
Documenti di riconoscimento dei dichiaranti