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Ordinanza Sindacale n. 132 del 04/11/2021.

Abbandono di escrementi di animali domestici sul suolo pubblico: nuove disposizioni.
Revoca precedente Ordinanza n. 22 del 24/02/2016.
Data:
Giovedì, 04 Novembre 2021

Descrizione

Ordinanza Sindacale n. 132 Del 04/11/2021

 

OGGETTO:
ABBANDONO ESCREMENTI DI ANIMALI DOMESTICI SUL SUOLO PUBBLICO: NUOVE DISPOSIZIONI.
REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA N. 22 DEL 24/02/2016.           
 
  • Considerato che l’omessa custodia, da parte di proprietari di cani per le vie cittadine è frequentemente causa di disagi, pericoli per la circolazione stradale e per l’incolumità delle persone, nonché motivo di insudiciamento del suolo pubblico a seguito delle deiezioni ed escrementi abbandonati, in particolare nei luoghi frequentati da pedoni come marciapiedi, parchi e giardini pubblici;
  • Considerato che occorre salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere dell’arredo urbano, sia il decoro e l’igiene della città, facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o a reprimere comportamenti che possano sporcare le superfici pubbliche con l’abbandono di escrementi di animali;
  • Preso atto che sono pervenute parecchie segnalazioni da parte dei cittadini di odori sgradevoli lungo alcune strade cittadine dovuti ad escrementi ed urina di animali domestici;
  • Considerato che necessita impartire precise disposizioni di carattere igienico destinate a migliorare il decoro della cittadina di Caraglio;
  • Visto l’art. 62 del vigente regolamento comunale di polizia urbana;
  • Visti gli art. 46, commi 1 e 2, e 49, del regolamento comunale di decoro ed igiene ambientale;
  • Visto l’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
  • Visto l’art. 50, comma 5°, del D. Lgs. n. 267/2000;
  • Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 22 del 24/02/2016 e ritenuto necessario integrarne le disposizioni;

ORDINA

La revoca dell’ordinanza n. 22 del 24.02.2016.

Stabilisce, a salvaguardia dell’incolumità pubblica, dell’ambiente e dell’igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano, che:

  • Sulle vie, piazze, marciapiedi ed altri luoghi pubblici, i cani devono essere condotti e controllati dal proprietario o persona incaricata della custodia, muniti di collare, tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50.
  • I cani di grossa taglia e/o di indole aggressiva devono essere muniti di solida museruola a canestro e tenuti, nei luoghi pubblici, a corto guinzaglio dal proprietario, custode o comunque da persona capace ed idonea al controllo dell’animale.
  • I cani condotti nei locali pubblici devono essere tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 È vietato condurre cani nei negozi ed esercizi pubblici dove la merce sia in esposizione ad altezza inferiore a cm. 60 dal pavimento, o in quei locali dove il proprietario o il gestore abbia esposto avviso di divieto di accesso agli animali.
  • I conduttori, siano essi proprietari, custodi, ecc., di cani, sulle pertinenze pubbliche devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali e devono evitare che gli animali orinino contro i muri, porte, entrate di negozi e simili.
  • Nel caso di defecazione da parte dell’animale sul suolo pubblico, sia esso strada, marciapiede, portico, piazza, parco ed in genere tutti i luoghi aperti al pubblico, il conduttore è tenuto a ripulire immediatamente il sito della deiezione raccogliendole in sacchetti o idonei contenitori a depositarli nei cestini portarifiuti.
  • Di provvedere, sia in caso di urine che di escrementi, al lavaggio delle stesse al fine di pulire l’area dello stazionamento dell’animale per provvedere ai propri bisogni fisici;
Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento della somma di € 50,00.
Gli agenti di Polizia Locale, le altre Forze dell’Ordine e tutto il personale rivestente la qualifica di P.G.  sono incaricati della sorveglianza ed esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e negli appositi luoghi stabiliti dall’autorità comunale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4°, della Legge del 07/08/90, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Regionale del Piemonte (L. 06/12/71, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/71, n. 1199).
Caraglio, li 04/11/2021
 

IL SINDACO

Firmato digitalmente
Paola Falco


Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

08/03/2023




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